CAUSE DI SERVIZIO PER DANNI DA AMIANTO

 I DIRITTI DELLE VITTIME DEL DOVERE E L’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Le malattie per causa di servizio, in relazione ad esposizione all’amianto, costituiscono quel "quid" per il quale può essere ottenuto il riconoscimento dello stato di vittima del dovere. La stessa Commissione Parlamentare di Inchiesta, della XVII Legislatura, ha confermato queste conclusioni.

Infatti l'art. 20, L. 183/2010, ha riconosciuto le vittime di malattie asbesto correlate quali equiparate alle vittime del dovere, perché imbarcate nelle unità navali della Marina. Questa disciplina è, quindi, estesa a tutti coloro che, nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza, subiscono dei danni da amianto.

Dette infermità, debbono essere indennizzate con le prestazioni previdenziali (eccezionalmente anche in assenza di un vero rapporto di lavoro con la PA).

Ciò viene ribadito dall'art. 1, co. 563, L. 266/2005, riferito allo svolgimento di missioni in particolari condizioni ambientali e operative, con riguardo alle situazioni che eccedono l'ordinarietà, con riferimento all'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in forza dell'art. 1 comma 564, della L.266/2005.

In caso di decesso, il diritto alle prestazioni di vittima del dovere, con gli stessi importi di vittima del terrorismo, si trasmette agli eredi. Per quanto riguarda le somme maturate dall'avente diritto in vita, gli stretti congiunti, dal coniuge ai figli, hanno diritto a vedersi concessi speciali benefici.

Gli eredi, a loro volta, hanno diritto anche al risarcimento dei danni “iure proprio” sofferti a causa della malattia e del decesso del loro congiunto.

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