PREVIDENZA PER PENSIONI MILITARI, CIVILI E DI GUERRA

Per i lavoratori che appartengono al Comparto Difesa e Sicurezza e al Comparto Soccorso pubblico, le regole per il pensionamento sono differenti, sia rispetto alla generalità dei lavoratori privati, che rispetto alla maggior parte dei dipendenti pubblici.

Per la pensione dei militari vi sono, innanzitutto, requisiti diversi rispetto a quelli validi presso le altre gestioni amministrate dall’Inps; diverse sono, poi, le regole di calcolo rispetto a quelle valevoli per i lavoratori privati.

In particolare, per i lavoratori dei predetti Comparti sono previsti sia un requisito anagrafico inferiore per il diritto della pensione di vecchiaia rispetto a quello in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps (pari a 67 anni), sia una particolare tipologia di pensione di anzianità, nonché diversi tipi di maggiorazione del periodo di servizio utile al trattamento pensionistico.

A incrementare la misura del trattamento di pensione sono anche i sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti a questi lavoratori al termine della carriera.

Inoltre, se al dipendente inabile per servizio è riconosciuta la pensione privilegiata, questa è normalmente cumulabile con il trattamento di attività ove egli transiti nei ruoli del personale civile del Ministero di appartenenza.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità si ottiene, alternativamente, con:

  • 58 anni di età e 35 anni di contributi, più una finestra mobile di 12 mesi;
  • in alternativa, 41 anni di contributi, senza età minima, più una finestra di 15 mesi.

Pensione di vecchiaia con 35 anni di servizio

La pensione di vecchiaia si ottiene invece, in presenza di almeno 20 anni di anzianità utile, con:

  • 65 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di dirigente generale ovvero generale di c.a.,  o generale di div.;
  • 63 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di dirigente superiore ovvero generare di brig.;
  • 60 anni di età per le qualifiche inferiori.

Si applica una finestra sino a 12 mesi: la finestra può risultare inferiore o non sussistere nel caso in cui nel periodo di attesa sia già stato maturato il requisito della pensione di anzianità e sia stato completato il periodo di finestra mobile.

Speranza di vita

I requisiti per il pensionamento esposti sono validi sino al 31 dicembre 2024. Infatti, non sono stati incrementati, per il biennio 2023 – 2024, i suddetti requisiti anagrafici e di anzianità per effetto della speranza di vita.

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