CAUSE DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Giurisdizione della corte dei conti in materia pensionistica

La Corte dei conti è giudice competente in via esclusiva nell'ambito della giurisdizione pensionistica, civile militare e di guerra, ivi comprese le domande presentate da dipendenti pubblici ancora in servizio e indipendentemente dal regime del rapporto di lavoro pubblico o privatizzato. Alla giurisdizione della Corte dei conti sono devolute, quindi, tutte quelle controversie riguardanti la sussistenza del diritto pensionistico del dipendente pubblico, la misura e la decorrenza della pensione e ogni altro diritto relativo al trattamento di quiescenza pure in costanza di lavoro (Cass.civ., Sez.Un., Ordinanza, 20 aprile 2015, n. 7958). Spetta al giudice della Corte dei conti, quindi, risolvere le problematiche relative al diritto a pensione, la ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, oltreché il recupero di somme indebitamente erogate.

Nel giudizio pensionistico il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato senza l’assistenza di un legale, ma in questo caso egli non può sostenere oralmente le sue ragioni in udienza.

Per quanto riguarda in particolare la dipendenza da causa di servizio, se il procedimento amministrativo per il riconoscimento della detta dipendenza, ai fini della concessione di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata ordinaria (PPO), si concludono con esito negativo e il rigetto della domanda, è possibile ricorrere in via giurisdizionale alla magistratura amministrativa ovvero, per la pensione privilegiata, alla Corte dei conti.

Il ricorso contro il decreto che respinge la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e/o contro il decreto che respinge l'equo indennizzo va presentato entro 60 giorni dalla sua notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per il territorio di residenza.

In alternativa è possibile ricorrere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento con il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che va presentato per il tramite dei Ministeri competenti e che si concluderà con un parere del Consiglio di Stato (recepito in un D.P.R. che verrà notificato al ricorrente). Il Consiglio di Stato è anche competente a conoscere in appello i ricorsi avverso le sentenze del TAR.

Il giudizio del TAR - Consiglio di Stato è di legittimità e non di merito e si conclude, nell'ipotesi più favorevole, con l'annullamento dell'atto impugnato.

Una sentenza favorevole al ricorrente, quindi, impone semplicemente alla Pubblica Amministrazione di ripetere le procedure di accertamento del diritto al beneficio.

Occorre sottolineare, ancora, che il ricorso al TAR è ininfluente in presenza di un parere negativo, in ordine agli invocati benefici, espresso dalla C.M.O.; il Tribunale, infatti, non può ribaltare tale determinazione, in quanto le valutazioni tecnico-scientifiche, quali quelle espresse da una Commissione di medici, non rientrano nei controlli di legittimità concessi ai magistrati amministrativi.

Rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria.

Il decreto che respinge la concessione della pensione privilegiata ordinaria, purché sia stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, può essere impugnato senza limiti di tempo, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

L'esame della Corte dei conti è di legittimità e di merito, quindi una sua eventuale sentenza favorevole, pur non potendo modificare l’atto amministrativo illegittimo, equivale a concessione della pensione privilegiata.

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