Calcolo del trattamento di fine servizio

L’importo della buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva (ultima retribuzione utile) quanti sono gli anni di servizio computabili, con arrotondamento per eccesso per periodi superiori a 6 mesi.
La base contributiva è costituita dall’80% dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, e dagli altri assegni e dalle indennità considerati utili a pensione, specificatamente previsti dalla norma.
In particolare, è previsto che ai fini del calcolo del T.F.S. l’importo dello stipendio e delle voci ad esso assimilate (aumento per avvenuto riconoscimento di infermità per causa di servizio, assegno personale) siano incrementati del 15% (cd. “sei scatti”) per il personale delle Forze armate e di polizia che cessi dal servizio per età, decesso o infermità.
Ai sensi dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, l’attribuzione dei “sei scatti” spetta altresì al personale delle Forze di polizia che chieda di essere collocato in quiescenza a domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile. In tali casi, la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità e la pensione deve avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In proposito, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1231 del 2019, ha statuito che i sei scatti spettano per il solo fatto di aver maturato 55 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva utile. In linea con tale orientamento si sono espressi numerosi Tribunali amministrativi, al punto che esso può ragionevolmente considerarsi consolidato.
Pertanto, nei casi in cui l’I.N.P.S. non abbia considerato in fase di liquidazione della buonuscita il predetto incremento del 15% dello stipendio e voci assimilate, è sufficiente presentare all’Istituto istanza di diffida e messa in mora e, a seguire, ricorso al TAR competente in caso di risposta negativa o di silenzio.
Poiché il riferimento temporale è lo stipendio percepito alla data del collocamento in quiescenza, l’ammontare delle indennità di fine servizio è in funzione della durata della prestazione lavorativa resa dal dipendente.
L’importo del T.F.S. si ottiene moltiplicando gli anni utili di servizio per un dodicesimo dell’80% delle seguenti voci retributive:
- stipendio annuo complessivo;
- benefici per scatto di malattia dipendente da causa di servizio;
- classi biennali;
- indennità di posizione o dell’indennità dirigenziale;
- retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.);
- assegno funzionale pensionabile;
- assegno ad personam;
- indennità integrativa speciale (considerata al 60%per gli ufficiali).


L’indennità di buonuscita è liquidata in tempi diversi, come dalla seguente tabella:

 



La liquidazione dell’indennità di buonuscita è effettuata dall’I.N.P.S. in più rate:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte residua);
-  in tre annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte residua.
La seconda e la terza rata sono corrisposte rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Le suddette misure annuali spettano al personale che cessa dal servizio a partire dal 1.01.2014 e matura uno dei requisiti previsti per il diritto a pensione dalla medesima data1.
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
- dopo 105 giorni, per le casistiche rientranti nel “termine breve”;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione, in tutti gli altri casi.
Qualora durante il periodo di rateizzazione intervengano variazioni giuridiche ed economiche tali da far scattare una riliquidazione del trattamento, un nuovo provvedimento (sempre di competenza dell’I.N.P.S.) ridefinirà l’ammontare della prestazione dovuta e l’importo dell’ultima rata.
Nel caso la riliquidazione sia successiva al pagamento dell’ultima rata, il pagamento avverrà secondo i normali termini e in un‘unica soluzione.



1) Per coloro che sono cessati dal servizio per limiti di età entro il 30.11.2010 il T.F.S. è liquidato in unica soluzione, mentre per quelli che cessano dal servizio successivamente avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2013 il trattamento è erogato in tre rate annuali a seconda dell’importo lordo complessivamente spettante (pari o inferiore a 90.000 euro, inferiore a 150.000 euro e pari o superiore a 150.000 euro), di cui la prima è pari al massimo 90.000 euro lordi, la seconda è pari al massimo a 60.000 euro lordi e la terza per la parte residua.

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